Per risolvere tale questione occorre necessariamente partire dal regime patrimoniale prescelto dai coniugi. Separazione o comunione dei beni, pertanto, costituiscono aspetti necessari finalizzati a comprendere a quale dei due coniugi spettano i mobili e gli arredi della casa assegnata. Per svolgere tale analisi, bisogna anche prendere in considerazione l'aspetto inerente al collocamento dei figli, che vivranno naturalmente con il coniuge assegnatario.
Un accordo ragionevole, raggiunto tra i coniugi in sede di separazione, potrebbe prevedere la predisposizione di un elenco dei beni, la stima del loro valore e la successiva suddivisione degli stessi. Il tutto, evitando di asportare dalla casa coniugale oggetti e arredi necessari alla vita quotidiana e al benessere dei figli minori (es. frigorifero, letti, armadi, mobilio di cucina).
Laddove non si trovi un accordo, la decisione spetta ovviamente al Tribunale.
In tale contesto, gli oggetti non necessari, saranno considerati di proprietà comune e dovranno essere ripartiti equamente fra i coniugi in regime di comunione dei beni, purchè si tratti di beni acquistati dopo il matrimonio; quelli comprati prima delle nozze spetteranno al coniuge che li ha acquistati.
Nell'ipotesi in cui i coniugi abbiano prescelto il regime della separazione dei beni, gli stessi avranno la possibilità di asportare dalla casa i beni di loro proprietà esclusiva.
Per provare il diritto di proprietà sui singoli beni, i coniugi dovrebbero esibire le relative ricevute di pagamento (scontrini, fatture).
In assenza di tale documentazione, il Giudice potrebbe decidere in maniera equitativa, salvo che non vengano in rilievo beni particolare valore, relativamente ai quali si può finanche giungere alla prova testimoniale.
Le considerazioni sopra svolte riguardano non solo le coppie sposate, ma anche i conviventi.