Il divorzio congiunto consiste in uno specifico procedimento civile, tramite il quale è possibile ottenere consensualmente lo scioglimento del vincolo coniugale. La principale caratteristica di questa procedura, rispetto agli altri procedimenti che hanno come obiettivo quello di conseguire una simile finalità, è rappresentata dal fatto che sono i coniugi a proporre congiuntamente la causa.
Prima di azionare il procedimento, marito e moglie stabiliscono concordemente e responsabilmente le condizioni che andranno a disciplinare la fine del proprio matrimonio (a titolo di esempio: assegno mantenimento per i figli, visite ai figli, assegno divorzile, la gestione dei beni comuni, ecc).
Tali condizioni saranno poi inserite in un ricorso che verrà depositato telematicamente in Tribunale.
Nel divorzio congiunto la coppia può essere rappresentata in giudizio da un unico avvocato e il procedimento si svolge secondo un iter snello, rapido ed economico.
La differenza principale è che con la separazione marito e moglie diventano coniugi separati.
Questo significa che i coniugi non sono più obbligati rispettare i seguenti doveri coniugali:
Nonostante quanto sopra, a seguito della separazione si rimane formalmente sposati. Inoltre, ciascuno dei coniugi è ancora potenziale erede dell'altro.
Con il divorzio, invece, il matrimonio si scioglie, insomma finisce.
Occorre precisare che se il matrimonio è stato celebrato in chiesa, a venire meno sono gli effetti civili del matrimonio. In parole semplici, il vincolo coniugale cessa per lo Stato, ma non per la Chiesa. Sarà consentito procedere a nozze secondo il rito civile, e non secondo il rito religioso.
Altre fondamentali differenze sono le seguenti: